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sabato 11 gennaio 2014

AVVOCATI NEL MIRINO, CONDANNA PENALE PER CHI ESERCITA LA PROFESSIONE SENZA ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO

Dura sentenza per un leccese da parte della Cassazione penale che ha ritenuto colpevole di esercizio abusivo della professione e di falsa dichiarazione a pubblico
ufficiale un avvocato che pur avendo conseguito l’abilitazione esercitava la professione senza essere iscritto all’albo.

Per la Suprema Corte, peraltro, ai fini del perfezionamento del reato non è necessaria la spendita del nome davanti a giudici o altri pubblici ufficiali: l’esercizio abusivo della professione si configura per il solo fatto che il professionista curi pratiche legali per clienti senza comparire in udienza come avvocato.

La sentenza 646/14 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data di ieri 10 gennaio ha, infatti,.confermato la decisione per un professionista, rinviato a giudizio per i reati previsti dagli articoli 348 e 495 del Codice Penale, ossia per aver esercitato la professione legale senza alcuna iscrizione all’albo e per la spendita del nome davanti a giudici e altri pubblici ufficiali.

Nel ricorrere innanzi ai giudici di legittimità, l’imputato aveva sostenuto che, affinché si configuri il reato di esercizio abusivo non è determinante la mancata iscrizione all’albo, ma la mancanza di abilitazione che lui invece aveva conseguito.

Per i giudici di Piazza Cavour, che hanno rigettato il ricorso proposto dal professionista, ai fini della configurazione del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato è sufficiente la condotta di chi, conseguita l’abilitazione statale, eserciti l’attività professionale prima di aver ottenuto l’iscrizione all’albo professionale.

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