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martedì 3 dicembre 2013

CASSAZIONE: "PER LAVORATORE NON C'E' OBBLIGO DI REPERIBILITA' DURANTE LE FERIE"

ROMA-Il lavoratore "e' libero di scegliere le modalita' e le localita' di godimento delle ferie che ritenga piu' utili". E la sua reperibilita' "puo' essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del
lavoratore in servizio, ma non gia' del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive". Cosi' la Cassazione dice no all'obbligo per un dipendente di essere reperibile dal datore di lavoro durante i periodi di vacanza.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro) ha affrontato cosi' il caso di un dipendente - responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Revere - che era stato licenziato "per assenza ingiustificata". Il datore di lavoro aveva sottolineato che il licenziamento era seguito a due ordini di riprendere servizio a cui il dipendente non aveva adempiuto, mentre era tenuto a essere reperibile e dunque, secondo il Comune, "il fatto che non vi avesse provveduto rendeva automaticamente conosciute tutte le comunicazioni" che gli erano state inviate a casa "benche' queste non fossero state ritirate".

Il dipendente pero' aveva per questo avviato una causa di lavoro e il Tribunale di Mantova prima e la Corte d'Appello di Brescia poi avevano ritenuto illegittimo il licenziamento, condannando il Comune alla reintegra e al risarcimento del danno, poiche' "l'assenza era giustificata dalla concessione delle ferie". Anche la Cassazione, con una sentenza depositata oggi, ha condiviso la linea dei giudici del merito: pur affermando "il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenza aziendali", tali modifiche devono "essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso", cioe' con una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioe' ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie tenendo conto che il lavoratore non e' tenuto, salvo fatti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie".

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