TUTTO E' PREVISTO DAL DECRETO SULLA SALUTE
L’adozione prevista dal’articolo 7 comma 11 del decreto salute e sviluppo del 2012 indica gli adempimenti necessari per i soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale, che devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise. SOLO VISITA PER GLI ATLETI SENZA PATOLOGIE
Gli atleti, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale. Mentre i soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni
VISITA NECESSARIA PER CHI HA PIU' DI 55 ANNI
(età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, l’essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico.
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