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sabato 20 luglio 2013

IMMIGRATI, SÌ A RIUNIONE CON LA FAMIGLIA ANCHE SENZA ISTANZA

L'AQUILA-Una decisione importante che rende giustizia a migliaia di cittadini immigrati che sono in attesa di un permesso di soggiorno in Italia anche se hanno parenti regolarmente soggiornanti. La sentenza della Corte Costituzionale numero 202 del 18 luglio 2013, ha stabilito il principio secondo cui il ricongiungimento familiare può essere concesso all'immigrato anche se non ha presentato
l'apposita istanza e non ha quindi azionato il suo diritto. Basterà d'ora innanzi e senza possibili interpretazioni divergenti da parte delle Questure d'Italia, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

FONDATO IL RICORSO AL TAR DEL VENETO
I giudici costituzionali, hanno ritenuto parzialmente fondato il ricorso presentato dal Tar del Veneto nell'ambito di un procedimento amministrativo inerente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di un extracomunitario condannato in via non definitiva per reati in materia di stupefacenti.

C'ERANO LE CONDIZIONI PER AVERE IL RICONGIUNGIMENTO
Lo straniero, aveva evidenziato il tribunale amministrativo nel sollevare la questione, si trovava nelle condizioni «sostanziali» per ottenere sia il ricongiungimento familiare (padre di tre figli minori residenti in Italia, di cui uno di madre italiana e gli altri di una straniera con permesso di lungo soggiorno), sia il permesso CE di lungo soggiorno, ma non ne aveva mai fatto richiesta e per questo non rientrava nelle «eccezioni» previste dal legislatore.

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